La società Amatori Wasken Lodi prende atto con disappunto e rammarico dell’ammenda di 450 euro comminata a suo carico dal Giudice Sportivo a causa delle offese verbali che sarebbero state proferite dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale in occasione del match di campionato disputato il 7 gennaio a Sarzana.
Sotto il profilo della legittimità della decisione del Giudice Sportivo non c’è nulla da obiettare: si basa sulle risultanze del referto arbitrale ed è fondata sugli opportuni riferimenti regolamentari (a partire dall’applicazione del criterio della responsabilità oggettiva della società per i comportamenti dei propri sostenitori, anche in trasferta, che è tanto discutibile in linea di principio quanto, purtroppo, consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza di qualsiasi disciplina sportiva).
La società Amatori Wasken Lodi, pertanto, non ha alcuna intenzione di impugnare tale decisione e la rispetterà, pagando l’ammenda.
Come i marinai della Repubblica di Genova, ci riserviamo però il “diritto di mugugno”, considerando i 450 euro dell’ammenda alla stregua della parte di paga a cui chi si imbarcava sulle galere doveva rinunciare se intendeva esercitare lo “ius mormorandi”.
Manifestiamo, dunque, tutto il nostro fastidio per la totale discrezionalità con cui di pista in pista e di arbitro in arbitro le espressioni proferite dai tifosi vengono considerate inaccettabili intemperanze o al contrario derubricate a linguaggio colorito ma innocuo.
La società Amatori Wasken Lodi sostiene con convinzione e cerca di promuovere costantemente la cultura del rispetto degli arbitri: mai in questi anni le cronache hanno registrato dichiarazioni dei suoi dirigenti tese a criticare decisioni di gioco o screditare l’autorevolezza dei direttori di gara.
In una sola occasione è stato presentato ricorso per un evidente errore tecnico (gara 1 quarti di finale play-off 2016), non con l’obiettivo di ribaltare a carte bollate l’esito indiscutibile della pista (che ci aveva visti meritatamente sconfitti), bensì di far emergere le maldestre mosse con cui questo errore era stato nascosto come la polvere sotto il tappeto, con il solo esito di smarrirci in un labirinto di rimandi ai vari gradi dell’ordinamento della giustizia sportiva, salvo apprendere che l’errore tecnico non è invocabile da chi l’ha subito, ma può solo essere riconosciuto “motu proprio” da chi l’ha commesso.
Ribadendo, pertanto, l’impegno a garantire il rispetto nei confronti degli arbitri, è indispensabile che gli stessi e la giustizia sportiva si impegnino a distinguere rigorosamente tra le manifestazioni del pubblico che effettivamente esprimono aggressività e assumono toni infamanti (tali da configurare le “offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati” indicate ma non meglio definite dall’articolo 13, comma C del Regolamento di Disciplina) e quelle, magari irriverenti e poco eleganti, che non comportano alcuna insidia né pregiudicano il clima di sereno svolgimento dell’evento sportivo.
La differenza non è lessicale, è di sostanza, perché può comportare esborsi imprevisti per società che con enorme fatica riescono a tenere in equilibrio i bilanci stagionali solo prestando attenzione a come vengono spesi importi anche apparentemente esigui, se vogliono chiudere i budget senza che nessuno (atleti, tecnici, istituzioni sportive, fornitori commerciali, gestori degli impianti) vanti crediti nei loro confronti.
E questa differenza non può dipendere dalla permalosità o dalla tolleranza di questo o quell’arbitro, né dalle dimensioni da tinello di casa di impianti in cui il sussurro di una persona diventa boato, rispetto a quelle di arene dove un urlo a squarciagola si disperde (specie se l’impianto è pieno, come a Lodi, a differenza che altrove, avviene spesso).