Si chidue con l'archiviazione di tutte le posizioni il caso degli arbitri-genitori, ovvero di quei direttori di gara che non hanno rispettato le consegne dell'art. 13 del regolamento del CTA che imponeva loro di rifiutare designazioni in campionati in cui il figlio è coinvolto come atleta. Il nome più importante coinvolto in questa vicenda è quello dell'arbitro viareggino Carmazzi, ma erano in tutto sei i direttori di gara che nel corso della stagione avevano infranto questa norma: oltre al già citato direttore di gara viareggino anche Benelli, Bisacco, Carmazzi, Nicoletti, Poli e Ramina.
L'indagine sugli arbitri-genitori aveva preso vigore all'inizio del 2010 anche grazie ad alcuni post sul forum di hockeypista.it che hanno avuto il merito di rendere pubblica la vicenda e, di fatto, di non poterla ignorare.
La sentenza del Procuratore Federale (riportata in forma integrale in fondo all'articolo), datata 28 luglio, archivia il caso dopo una serie di ragionamenti contraddittori e "pilateschi".
Impossibile non riconoscere l'infrazione all'art. 13 del regolamento CTA, tanto chiaro e non interpretabile nella sua linearità: gli arbitri designati a dirigere gare di campionati nei quali il proprio figlio gareggia come atleta sono tenuti a rifiutare la convocazione. Senza alcuna eccezione prevista.
Un corposo dossier, depositato a marzo sul tavolo del Consiglio Federale, dimostra che questa regola è stata infranta decine di volte nel corso di questa stagione e in tutti i campionati federali: dalle serie A1 alla serie B.
Per arrivare ad una forzatissima archiviazione, il Procuratore Federale usa due argomenti e crea un pericolosissimo precedente giuridico.
Scrive il Procuratore che "che da più parti è stato segnalato" che la deroga occasionale all'art. 13 "sia stata consentita anche da dirigenti dello stesso CTA e/o comunque del Settore Hockey" per fare fronte alla necessità di coprire tutte le partite.
E scrive ancora che "sarebbe iniquo e contriario ai principi di correttezza sportiva imputare una violazione disciplinare" agli arbitri "i quali, a vario titolo, si sono formati la convinzione che la deroga al'art. 13 fosse consentita per esigenze organizzative".
Ci piacerebbe sapere alcune cose che ci sfuggono:
1. quali sono le "parti" da cui è stato segnalato che era stata istituita una deroga? A noi risulta solo un corposo dossier di violazioni. Chi, dove e in che modo ha fatto queste segnalazioni sulla diffusa convinzione che esistesse una deroga?
2. Quali dirigenti del CTA e/o del Settore tecnico avrebbero disposto una deroga all'art. 13 del regolamento CTA senza averne alcun titolo? Esiste una disposizione scritta e firmata?
L'impressione è che stiamo parlando di aria fritta. Se quanto scritto dal Procuratore Federale è vero, allora lo stesso procuratore dovrebbe procedere d'ufficio contro i vertici del CTA o del Settore Tecnico per avere derogato, senza averne il potere, ad un regolamento federale, creando con ciò un precedente di estrema pericolosità. Siccome la sentenza verrà trasmessa al Consiglio Federale per stessa richiesta del Procuratore (che così se ne lava le mani, proprio come Ponzio Pilato), toccherà a quest'ultimo disporre accertamenti in questa direzione, oppure chiudere gli occhi e fare finta di niente.
Riportiamo di seguito la sentenza integrale del Procuratore Federale.
IL PROCURATORE FEDERALE
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia della FIHP;
VISTI gli atti del procedimento n. 9/2010;
VISTE le controdeduzioni dei Sigg.ri Benelli, Bisacco, Carmazzi, Nicoletti, Poli e Ramina;
RILEVATO che da più parti è stato segnalato come la deroga occasionale al disposto dellart. 13 del Regolamento del C.T.A. sia stata consentita anche da dirigenti dello stesso C.T.A. e/o comunque del Settore Hockey per fare fronte ad esigenze di copertura di partite, di contenimento delle spese e comunque di organizzazione dellattività dei campionati ;
AVUTO PRESENTE pur essendo in vigore nellordinamento sportivo il principio ignorantia legis non excusatsembrerebbe iniquo e contrario ai principi di correttezza sportiva imputare una violazione disciplinare ai predetti Ufficiali di Gara, i quali, a vario titolo, si sono formati la convinzione che la deroga allart. 13 fosse consentita per esigenze organizzative del settore C.T.A. ;
CONSIDERATO inoltre che non sono pervenute segnalazioni circa condotte dei suddetti Ufficiali di Gara improntate a conflitti di interessi per favoritismi a favore delle squadre di militanza dei rispettivi
figli;
RITENUTO che la vicenda segnalata è ulteriore elemento di confine della necessità che il settore arbitrale sia reso più efficiente, anche ed in particolare per quanto attiene alle comunicazioni fatte agli Ufficiali di Gara designati che devono sempre avere forma scritta, in particolare quando riguardino deroghe o eccezioni a norme in vigore;
RITENUTO opportuno, pertanto, comunicare il presente provvedimento al Consiglio federale affinchè valuti la opportunità di interventi sul settore arbitrale idonei ad evitare per il futuro la scarsa chiarezza sullapplicazione dellart. 13 del Regolamento del C.T.A. che si è rilevata in questa vicenda.
DISPONE
Larchiviazione del procedimento e la comunicazione agli interessati.
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