Il Giudice Unico ci ripensa. Dopo avere sospeso cautelarmente Pino Marzella e inviato gli atti al Procuratore Federale, il dottor Marcello Bicini "risponde" alla Caf che gli aveva annullato il cuore del precedente provvedimento, ovvero la sospensione cautelare.
Il percorso di questo giudizio, a dire il vero, sta diventando un po' complicato e tortuoso. E' fuori discussione che a Pino Marzella "spetti" una squalifica in quanto l'allenatore pugliese dell'Amatori Lodi è stato espulso dagli arbitri con il cartellino rosso. Sarebbe però opportuno che la giustizia sportiva seguisse le strade normali, quella che in termine legale si chiama "prassi".
E la prassi non è certo quella scelta dal Giudice che con la prima sentenza ha commesso un atto illegittimo (non lo diciamo noi, lo dice la Caf) e con questa seconda sentenza ne ha probabilmente commesso un secondo (e questo lo diciamo noi). Il motivo ci appare lampante: il Giudice è ritornato su un caso già trattato, per di più citando nel dispositivo un atto assunto da terzi (la Caf) proprio sulla precedente trattazione.
Nel dispositivo odierno si legge: "rimangono comunque da sanzionare gli altri episodi riguardanti il comportamento del suddetto Sig. Marzella, rapportati nel referto arbitrale". Viene da chiedersi: perchè questi episodi non sono stati trattati nel primo provvedimento? Da quando in qua si fanno le sentenze in due tempi?
Ripetiamo: Marzella va squalificato per uno o più turni come prevede in modo inequivocabile il regolamento. Bastava una normale sentenza del Giudice Unico e (volendo) un normale appello alla Caf da parte del "condannato". Cose normali che nella giustizia hockeystica diventano complicate e destano sospetti e portano discredito. Signor Giudice, creda: non ne abbiamo bisogno.
Certo il ricorso alla Caf dell'Amatori Lodi con ottime probabilità di annullamento della sentenza.
Questo è il testo del dispositivo del Giudice Unico
IL GIUDICE UNICO NAZIONALE
ACQUISITO il dispositivo della delibera della Commissione di Appello Federale con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Società A.S.D. Amatori Sporting Lodi, ha annullato il provvedimento del sottoscritto G.U.N. di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 1/2/c.a. nella parte in cui veniva sancita la sospensione cautelare nei confronti dell’allenatore della succitata Società Sig. Marzella Giuseppe;
CONSIDERATO che, pur senza voler entrare nel merito degli episodi che restano sottoposti al’apprezzamento del Procuratore Federale, rimangono comunque da sanzionare gli altri episodi riguardanti il comportamento del suddetto Sig. Marzella, rapportati nel referto arbitrale;
DELIBERA
di infliggere 2 giornate di squalifica e l’ammenda di € 150,00 al Sig. Marzella Giuseppe per essere stato espulso definitivamente per proteste nei confronti dei due Ufficiali di Gara designati e per aver proferito frasi ingiuriose nel corso di un parapiglia nel corridoio antistante gli spogliatoi, dopo il termine della gara.
F.to Il Giudice Unico Nazionale Hockey su Pista
Dott. Marcello Bicini